1. La Repubblica italiana e la Tavola Valdese in rappresentanza della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste), considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993, ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, convengono ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449, di modificarla con le seguenti disposizioni.
1. Il comma 3 dell'articolo 3 dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 è sostituito dal seguente:
«3. L'attribuzione alla Tavola Valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse».
1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 25 gennaio 1993 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
Roma, 27 maggio 2005.